28 maggio 2026 (aggiornato il 04 novembre 2026) · fiscalita · standard

Quadro W nel 730/2026: cosa cambia rispetto al Quadro RW e come si compila

Il Quadro W del 730/2026 permette di dichiarare investimenti esteri e cripto-attività senza il modello Redditi PF. Le 4 differenze chiave dal Quadro RW, chi lo compila e come.

Se hai un conto su Trade Republic, Scalable Capital, DEGIRO, oppure crypto su exchange non italiani, l’estate fiscale 2026 ti porta una novità: nel modello 730/2026 (precompilato disponibile dal 14 maggio, invio entro il 30 settembre) puoi compilare il Quadro W e chiudere tutto lì, senza dover presentare in più il modello Redditi PF solo per il monitoraggio fiscale. È il punto di arrivo di un percorso iniziato nel 2024 e completato dalla Legge 197/2022.

Attenzione a un equivoco frequente: il Quadro RW non è stato abolito. Continua a esistere nel modello Redditi PF 2026, con scadenza 31 ottobre. Il Quadro W è la versione “dentro al 730” dello stesso obbligo — non un nuovo adempimento, una nuova sede.

Vediamo cosa cambia davvero, chi compila cosa e come si fa.

Cos’è il Quadro W

Il Quadro W del modello 730/2026 è la sezione dedicata al monitoraggio fiscale delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia, e alla liquidazione delle imposte patrimoniali correlate: IVIE (sugli immobili esteri), IVAFE (sulle attività finanziarie estere) e imposta sulle cripto-attività.

In pratica, ci finiscono dentro:

  • conti correnti e depositi presso banche estere (Revolut, Wise, N26, banche tedesche, ecc.);
  • portafogli su broker esteri non sostituti d’imposta (Scalable Capital, DEGIRO, Interactive Brokers, eToro);
  • portafogli su broker esteri che sono diventati sostituti d’imposta in Italia (Trade Republic dal 30 gennaio 2025) — vedi sezione dedicata sotto;
  • cripto-attività su exchange esteri o wallet self-custody;
  • immobili all’estero, partecipazioni in società non residenti, polizze estere, opere d’arte e metalli preziosi detenuti fuori dall’Italia.

Il fondamento normativo è il D.L. 167/1990 (art. 4) per il monitoraggio, integrato dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha introdotto il Quadro W per dichiarare le cripto-attività anche da chi presenta il 730. Dal 2024 il perimetro del Quadro W è stato esteso a tutte le attività estere, non solo cripto.

Quadro W vs Quadro RW: le quattro differenze che contano

Sono strutturalmente equivalenti quanto a contenuto: chiedono gli stessi dati, calcolano IVIE e IVAFE con le stesse regole, applicano le stesse sanzioni in caso di omissione. Quello che cambia è la “scatola” in cui finiscono.

Quadro W (modello 730/2026)Quadro RW (modello Redditi PF 2026)
Modello che lo contiene730 precompilatoRedditi Persone Fisiche
Scadenza invio30 settembre 202631 ottobre 2026
Come si pagano IVIE/IVAFE/imposta criptoIn automatico tramite conguaglio sulla busta paga / pensione (sostituto d’imposta) o addebito su conto da chi non ce l’haF24 a carico del dichiarante (giugno + novembre con eventuale rateazione)
Quando posso usarloSolo se hai i requisiti per presentare il 730 (lavoratore dipendente, pensionato, alcuni assimilati)Sempre — è la sede “universale” del monitoraggio

Tradotto operativamente:

  • Se sei lavoratore dipendente o pensionato e hai broker esteri, il Quadro W ti evita un modello in più. Prima dovevi affiancare al 730 (o sostituirlo con) il modello Redditi PF solo per il Quadro RW. Adesso resti dentro il 730.
  • Se sei lavoratore autonomo, partita IVA, o per qualsiasi motivo non puoi/vuoi presentare il 730, continui sulla strada di sempre: modello Redditi PF + Quadro RW. Le plusvalenze in regime dichiarativo non sono più un motivo per uscire dal 730: il 730/2026 contiene il quadro T (plusvalenze di natura finanziaria) e il quadro M (redditi a imposta sostitutiva, come i dividendi esteri), equivalenti ai quadri RT e RM del Redditi PF (istruzioni 730/2026, capitoli 15 e 16).
  • Le imposte da pagare e i dati da inserire sono identici nei due quadri. Quello che cambia è chi le incassa e quando.

Chi compila cosa nel 730/2026 (decisione in 90 secondi)

Tre domande in ordine.

1. Hai i requisiti per il 730? (Sei lavoratore dipendente, pensionato, parasubordinato con sostituto d’imposta, oppure rientri nei casi assimilati.) Se no → vai al modello Redditi PF, Quadro RW. Stop.

2. Hai esclusivamente broker esteri con regime amministrato attivo (es. Trade Republic dal 30 gennaio 2025), e nessuna minusvalenza pregressa da compensare con plusvalenze in regime dichiarativo? Se sì → il 730 con Quadro W ti basta. Il broker ha già applicato la ritenuta del 26% sui capital gain e l’imposta di bollo dello 0,20% annuo, e quello che resta è il solo monitoraggio.

3. Hai un broker estero non sostituto d’imposta (Scalable Capital con IBAN tedesco, DEGIRO, Interactive Brokers) o hai realizzato plusvalenze/minusvalenze in regime dichiarativo? Il 730/2026 può bastare lo stesso: plusvalenze e minusvalenze vanno nel quadro T, i proventi a imposta sostitutiva (per esempio dividendi esteri e proventi di ETF esteri) nel quadro M, il monitoraggio e l’IVAFE nel quadro W. Resta il modello Redditi PF se non hai i requisiti per il 730 o se hai redditi o situazioni che il 730 non accoglie: verificalo nelle istruzioni dell’anno.

Come si compila il Quadro W passo per passo

Per ciascuna attività estera serve una riga del quadro, con questi dati:

  • Codice del Paese estero in cui è detenuta (tabella codici nelle istruzioni AdE).
  • Tipologia di attività (codice: conti correnti, titoli, partecipazioni, cripto-attività, immobili, ecc.).
  • Valore iniziale e finale dell’anno, espressi in euro al tasso di cambio di riferimento — per i titoli vale di norma il valore di mercato al 31/12; per i conti correnti la giacenza media è dato utile ai fini IVAFE.
  • Numero di giorni di detenzione nel periodo d’imposta (365 se tutto l’anno).
  • Quota di possesso in percentuale (importante per conti cointestati).
  • IVIE / IVAFE / imposta cripto dovuta, calcolata nei righi successivi del quadro.

Alcuni dettagli che pesano:

  • Soglia di esonero: il monitoraggio dei soli conti correnti e depositi all’estero non è dovuto se il loro valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta non supera i 15.000 € (D.L. 167/1990, art. 4 comma 3; istruzioni 730/2026, quadro W). Il limite riguarda la somma di tutti i conti esteri, anche presso banche diverse, non il singolo conto. Attenzione: l’IVAFE sui conti correnti (canone fisso di 34,20 € se sopra giacenza media di 5.000 €) resta dovuta a prescindere dalla soglia di esonero monitoraggio. Per i titoli detenuti sul conto la soglia non si applica: vanno sempre monitorati.
  • IVAFE titoli: 0,20% annuo sul valore di mercato al 31/12 (o sul nominale se manca), proporzionato ai giorni di detenzione e alla quota.
  • Cripto-attività: sulle plusvalenze (quadro RT) l’imposta sostitutiva dipende dall’anno in cui hai venduto. È del 26% per quelle realizzate fino al 31 dicembre 2025, cioè quelle che si dichiarano nel 730/2026; è del 33% per quelle realizzate dal 1° gennaio 2026, che si dichiareranno nel 2027. Dal 2026 resta al 26% per i token di moneta elettronica denominati in euro (Legge di Bilancio 2026). In più c’è un’imposta patrimoniale dello 0,20% sul valore al 31/12 (quadro W). Le plusvalenze sotto i 2.000 € erano escluse fino al 2024; per le cessioni dal 1° gennaio 2025 la franchigia non c’è più (Legge di Bilancio 2025).
  • Conti su Revolut, Wise, N26 e simili: l’IVAFE dipende dalla natura del conto, non dal nome dell’app. Se è un conto corrente presso una banca estera vale quanto scritto sopra (34,20 € se la giacenza media supera i 5.000 €). Se è un conto di pagamento presso un istituto di pagamento estero, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVAFE non è dovuta, perché gli strumenti di pagamento non sono prodotti finanziari (Risoluzione 56/E del 2020 e Risposta 155/2022). Per un conto di pagamento l’Agenzia non dà indicazioni specifiche su come riportarlo nel quadro: leggi nel contratto se il tuo è un conto corrente bancario o un conto di pagamento e, nel dubbio, chiedi al tuo commercialista. Non dare per scontato che “carta” o “wallet” significhi “fuori dal quadro”.

Trade Republic: caso speciale del 2026

Trade Republic è diventato sostituto d’imposta in Italia il 30 gennaio 2025, quindi il 730/2026 è il primo anno fiscale pieno in cui i clienti italiani lo sperimentano in regime amministrato. Significa che il broker ha già:

  • versato la ritenuta del 26% sui capital gain realizzati;
  • versato l’imposta di bollo dello 0,20% annuo sul valore medio del portafoglio (con addebito unico annuale);
  • gestito dividendi e interessi alla fonte.

Cosa resta da fare nel Quadro W? Il monitoraggio fiscale dei valori detenuti (anche se il broker è ora “italiano” sul piano fiscale, gli strumenti sono custoditi all’estero) e il pagamento dell’IVAFE 0,20% solo nei casi in cui non sia già stata trattenuta dal broker — controlla il documento di sintesi fiscale di Trade Republic prima di duplicare l’imposta.

Per chi è entrato in Trade Republic prima del 30 gennaio 2025 e non ha esercitato l’opt-in al regime amministrato, vale ancora il regime dichiarativo: serve il Quadro RT del modello Redditi PF per le plusvalenze, e a quel punto il Quadro RW per il monitoraggio (non il Quadro W del 730).

Scadenze 2026 in una riga

  • 14 maggio 2026 — apertura invio del 730 precompilato.
  • 30 giugno 2026 — saldo IVIE/IVAFE/imposta cripto per chi presenta Redditi PF (con maggiorazione 0,40% fino al 31 luglio).
  • 30 settembre 2026 — invio 730 (con Quadro W).
  • 30 novembre 2026 — secondo acconto IVIE/IVAFE per chi presenta Redditi PF.
  • 31 ottobre 2026 — invio modello Redditi PF (con Quadro RW).

Errori che costano (e sanzioni)

L’omissione del monitoraggio è uno degli adempimenti che l’Agenzia delle Entrate incrocia con più precisione, grazie agli scambi automatici di informazioni tra Paesi UE (DAC) e con i principali Paesi extra-UE (CRS).

  • Sanzione per omessa o infedele dichiarazione: dal 3% al 15% del valore non dichiarato (art. 5, comma 2, D.L. 167/1990). Raddoppiata (6%–30%) se l’attività è in un Paese a fiscalità privilegiata.
  • Ravvedimento operoso: la sanzione può essere ridotta significativamente se la regolarizzazione avviene prima di una contestazione (le riduzioni dipendono dal tempo trascorso). Conviene quasi sempre, se ti accorgi dell’errore tu prima del fisco.
  • Errore frequente #1: dimenticare un conto estero “perché tanto ci giro pochi soldi”. Se hai investimenti collegati o se la giacenza massima complessiva dei conti esteri è sopra i 15.000 €, il monitoraggio è dovuto.
  • Errore frequente #2: pensare che, se Trade Republic è ora sostituto d’imposta, il monitoraggio non serva più. Serve, perché gli strumenti restano custoditi all’estero.
  • Errore frequente #3: dichiarare le cripto solo nel Quadro RT (plusvalenze) dimenticando il Quadro W (valore al 31/12 + IVAFE cripto). Sono due adempimenti separati.

Per avere una stima dell’IVAFE sulle tue attività estere e vedere se il monitoraggio è dovuto c’è il simulatore «Quadro RW: calcolo IVAFE»: i dati da inserire (valore a fine possesso, giorni di possesso, giacenza media dei conti) sono gli stessi che servono per il Quadro W. Il simulatore non considera le cripto-attività.

Cosa fa Finance Tracker (e cosa farà)

Oggi Finance Tracker aggrega i tuoi broker (Trade Republic, Scalable Capital, BG Saxo e altri tramite il Custom Connector Builder dei piani a pagamento) in un’unica vista patrimoniale e produce i dati necessari per compilare il Quadro RW del modello Redditi PF 2026: valore al 31/12 per riga, giacenze medie sui conti, codice Paese, calcolo IVAFE 0,20% proporzionato ai giorni di detenzione. Se presenti Redditi PF, è già pronto.

Stiamo lavorando per estendere lo stesso output al Quadro W del 730/2026, così che chi presenta il 730 possa importare i righi senza ricalcolare nulla. È in roadmap per la stagione fiscale in corso — quando sarà pronto lo annunceremo sul blog e via Substack. Nel frattempo, i dati che produciamo per il RW sono strutturalmente gli stessi che servono per il W: stesse righe, stessi codici, stessi calcoli. Cambia solo il modello in cui li riporti.

In sintesi

  • Il Quadro W è la sezione del 730/2026 per dichiarare attività estere e cripto-attività. Sostituisce, per chi può fare il 730, l’obbligo di presentare in più il modello Redditi PF solo per il Quadro RW.
  • Il Quadro RW non è abolito: vive nel modello Redditi PF 2026, scadenza 31 ottobre. Necessario per chi non può presentare il 730 (per esempio autonomi e partite IVA).
  • Quadro W e Quadro RW sono strutturalmente equivalenti: stessi dati, stesse imposte, stesse sanzioni. Cambia il modello che li contiene.
  • Trade Republic è sostituto d’imposta dal 30 gennaio 2025, ma il monitoraggio fiscale resta dovuto anche per chi è in regime amministrato.
  • Soglia esonero monitoraggio di 15.000 € valida solo per conti correnti/depositi senza titoli associati.
  • Sanzione omesso monitoraggio: 3%–15% del valore non dichiarato (doppia in Paesi a fiscalità privilegiata). Ravvedimento operoso disponibile.

Se gestisci patrimonio su più broker e vuoi tutti i dati per il Quadro RW (e presto per il Quadro W) già calcolati, l’iscrizione a Finance Tracker è gratuita; il Tax Report che prepara i dati del Quadro RW si sblocca a parte (vedi i piani) ed è un supporto per compilare in autonomia, non un parere professionale.

Fonti

  • D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4 — Monitoraggio fiscale e soglia di esonero conti correnti.
  • D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5, comma 2 — Sanzioni per omessa/infedele dichiarazione del quadro di monitoraggio.
  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) — Istituzione del Quadro W per cripto-attività e disciplina fiscale delle stesse.
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, commi 24 e 25 — Aliquota del 33% sulle plusvalenze da cripto-attività realizzate dal 1° gennaio 2026 e soppressione della soglia di 2.000 €.
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 28 — Aliquota del 26% per i token di moneta elettronica denominati in euro.
  • D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (nuovo testo unico delle imposte sui redditi, in applicazione dal 1° gennaio 2027), art. 304, comma 7 — Stesse aliquote (33% e 26% per i token in euro) nel nuovo testo.
  • Agenzia delle Entrate — Risoluzione 56/E del 25 settembre 2020 e Risposta n. 155 del 24 marzo 2022 — IVAFE non dovuta sui conti di pagamento presso istituti di pagamento esteri.
  • Agenzia delle Entrate — Istruzioni alla compilazione del modello 730/2026, sezione Quadro W (disponibili sul portale infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it).
  • Agenzia delle Entrate — Istruzioni alla compilazione del modello Redditi PF 2026, Quadro RW e Quadro RT (sezione V-A, cripto-attività).
  • Trade Republic — Comunicazione 30 gennaio 2025 sull’apertura della succursale italiana e l’adozione del regime amministrato.

Aggiornamento del 27 ottobre 2026: abbiamo corretto due punti. Il 730/2026 contiene anche i quadri T e M, quindi chi ha plusvalenze o dividendi in regime dichiarativo non è obbligato a passare al modello Redditi PF; e la soglia di esonero di 15.000 € per i conti esteri si calcola sul valore massimo complessivo di tutti i conti, non per banca.

Aggiornamento del 3 novembre 2026: abbiamo aggiunto il rimando al simulatore del Quadro RW, che stima l’IVAFE e dice se il monitoraggio è dovuto.

Aggiornamento del 4 novembre 2026: abbiamo precisato che il 26% sulle plusvalenze da cripto-attività vale per le vendite fino al 2025 (quelle di questo 730) e che dal 2026 sale al 33%, restando al 26% per i token di moneta elettronica in euro. Abbiamo anche corretto la riga sui conti Revolut, Wise e N26: se il conto è un conto di pagamento, per l’Agenzia delle Entrate l’IVAFE non è dovuta.


← Tutti gli articoli