Quando è possibile riscattare il fondo pensione prima della pensione?
Prima della pensione il D.Lgs. 252/2005 prevede due strumenti diversi, che spesso si confondono: le anticipazioni (art. 11, comma 7), con cui si preleva una parte della posizione restando iscritti, e i riscatti (art. 14), legati alla perdita dei requisiti di partecipazione. Secondo la Guida introduttiva della COVIP (aprile 2026):
- Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari (per te, il coniuge o i figli): anticipazione in qualsiasi momento, fino al 75% del montante.
- Acquisto o ristrutturazione della prima casa (per te o per i figli): anticipazione dopo 8 anni di iscrizione, fino al 75%.
- Ulteriori esigenze personali: anticipazione dopo 8 anni, fino al 30%.
- Inoccupazione da 12 a 48 mesi, mobilità o cassa integrazione: riscatto parziale del 50%.
- Invalidità permanente o inoccupazione oltre 48 mesi: riscatto totale.
- Dimissioni o licenziamento (perdita dei requisiti di partecipazione): riscatto totale, se il fondo lo prevede.
È fondamentale verificare le condizioni precise e le procedure nel regolamento e nel Documento sulle anticipazioni del proprio fondo.
Qual è l’impatto fiscale del riscatto anticipato del fondo pensione?
La tassazione cambia con la causale (Guida introduttiva COVIP, aprile 2026):
| Causale | Aliquota |
|---|---|
| Anticipazione per spese sanitarie | dal 15% al 9%, in base agli anni di partecipazione |
| Anticipazione per prima casa o ulteriori esigenze | 23% |
| Riscatto per inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, invalidità | dal 15% al 9%, in base agli anni di partecipazione |
| Riscatto per altre cause (per esempio dimissioni) | 23% |
L’aliquota agevolata parte dal 15% e scende di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al minimo del 9%, che si raggiunge con 35 anni (art. 11, comma 6, D.Lgs. 252/2005). Dopo 20 anni di partecipazione, quindi, l’aliquota è il 13,5%, non il 9%.
L’imposta non si applica sull’intero montante: la base imponibile è la parte che deriva dai contributi dedotti e dal TFR, esclusi i rendimenti, che sono già stati tassati anno per anno dentro il fondo (20%, o 12,5% sulla parte investita in titoli di Stato, art. 17 D.Lgs. 252/2005), e i contributi versati ma non dedotti. Esempio: su 100.000 € di posizione dopo 20 anni, di cui 20.000 € di rendimenti già tassati, un riscatto per inoccupazione oltre 48 mesi sconta il 13,5% su 80.000 €, cioè 10.800 €; lo stesso riscatto per dimissioni sconterebbe il 23%, cioè 18.400 €.
Quali sono i prossimi passi dopo aver considerato il riscatto anticipato?
Dopo il riscatto, è necessario valutare l’impatto sul futuro patrimonio. Un’anticipazione di 10.000 € interamente imponibile costa 1.500 € con l’aliquota del 15% (spese sanitarie, primi 15 anni) o 2.300 € con il 23% (prima casa), e riduce il montante finale. Per mitigare l’effetto, è possibile reinvestire in strumenti come ETF o PAC, che offrono flessibilità e diversificazione. La pianificazione del portafoglio deve allinearsi agli obiettivi FIRE o alla creazione di una rendita passiva, mantenendo un’attenzione costante sulle aliquote fiscali e le regole di tassazione.
In breve
- Anticipazioni e riscatti: spese sanitarie (sempre, 75%), prima casa (dopo 8 anni, 75%), ulteriori esigenze (dopo 8 anni, 30%), inoccupazione e invalidità (riscatto parziale o totale).
- Tassazione: 15% riducibile fino al 9% per spese sanitarie e riscatti per inoccupazione o invalidità; 23% per prima casa, ulteriori esigenze e riscatti per altre cause. Si applica solo su contributi dedotti e TFR, non sui rendimenti già tassati.
- Alternativi: ETF, PAC o contributi regolari per riconstruire il patrimonio.
- Considerazioni: l’estratto riduce il capitale futuro; valutare alternative per mantenere il ritmo di accumulo.
Aggiornamento del 27 ottobre 2026: abbiamo riscritto le regole e l’esempio fiscale. La versione precedente trattava la prima casa come un riscatto tassato al 15-9% (è un’anticipazione tassata al 23%), applicava l’aliquota anche ai rendimenti già tassati e indicava il 9% dopo 20 anni di partecipazione (è il 13,5%).